Contestata a Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria la corruzione elettorale aggravata dall’agevolazione mafiosa.
Era stato invece imputato per scambio elettorale politico-mafioso Marco Siclari, ex senatore di Forza Italia, poi condannato in primo grado ma assolto in appello.
A Salvatore Cuffaro, all’epoca presidente della Regione Sicilia, era stato invece contestato il concorso esterno in associazione mafiosa, reato poi riqualificato nel corso del giudizio.
Ma quali sono gli elementi comuni e i caratteri differenziali tra corruzione elettorale, scambio elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa?
La contestazione della corruzione elettorale ovvero dello scambio elettorale politico-mafioso ruota attorno alla prova dell’utilizzo del metodo mafioso nel procacciamento del voto.
Secondo una interpretazione, la promessa di appoggio al candidato, da parte di una persona appartenente all’associazione mafiosa, non costituisce una circostanza sufficiente per provare la collusione politico-mafiosa, in quanto è necessario provare anche l’uso di metodi mafiosi per influenzare il corretto svolgimento della competizione elettorale, diversamente sussistendo la contestazione della corruzione elettorale.
Secondo altra interpretazione, invece, la presenza di un personaggio di spicco ed autorevole dell’associazione che intervenga nella trattativa, assicurando al politico la serietà dell’impegno della organizzazione di intervenire in suo favore con i metodi mafiosi, integra di per sé il reato di cui all’art. 416 ter c.p.
Ancora, in proposito, si è sostenuto che per la sussistenza del reato di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente che l’indicazione di voto sia percepita all’esterno come proveniente dall’associazione.
Ulteriori considerazioni sono state effettuate in relazione alla distinzione tra lo scambio elettorale politico-mafioso e il concorso esterno in associazione mafiosa.
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si configura mediante l’accordo elettorale tra l’uomo politico e l’associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro ovvero dell’altra utilità.
La fattispecie criminosa non richiede la conclusione di ulteriori patti che impegnino l’uomo politico ad operare in favore dell’associazione in caso di vittoria elettorale.
Qualora invece vengano conclusi ulteriori patti, la condotta successivamente posta in essere dal politico a sostegno degli interessi dell’associazione che gli ha promesso o procurato i voti assume i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all’associazione medesima.
Pertanto, il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile nell’ipotesi del patto di scambio politico-mafioso, in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell’associazione, si impegna, a fronte dell’appoggio richiesto all’associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per l’integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) risulti accertato che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’organizzazione criminale o di sue articolazioni territoriali.
Dunque, nonostante lo sforzo ermeneutico in materia, sono insorti nella prassi rilevanti dubbi interpretativi.
Pertanto, essendo evidente le difficoltà applicative delle violazioni sopra richiamate, ancora una volta, si auspica un intervento da parte del Legislatore nel riformulare il dettato normativo, onde evitare procedimenti tortuosi e dagli esiti incerti.
Per ulteriori approfondimenti in proposito: Romano, Altri delitti contro l’ordine pubblico, cap. 26, in Gianniti, Il metodo comparativo nello studio della struttura del reato, Aracne, 2021.
Come determinare se le condizioni restrittive cui è sottoposto il detenuto siano tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali?